IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il comma 2 dell'art. 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n.
359,  convertito  con  modificazioni  nella legge 29 ottobre 1987, n.
440,  con il quale viene stabilito che la quota del fondo perequativo
spettante  ai  comuni e alle province per l'anno 1988, determinata in
base  al  reciproco  del  reddito  medio  pro-capite  provinciale, e'
corrisposta per l'anno 1988 a titolo provvisorio in attesa che l'ente
abbia dimostrato di aver riscosso proventi in misura non inferiore al
36  per  cento  del  costo complessivo dei servizi pubblici a domanda
individuale;
  Visto  il comma 4 dell'art. 19 dello stesso decreto-legge 31 agosto
1987,  n.  359,  con  il quale viene stabilito che la quota del fondo
perequativo  spettante  ai  comuni  e  alle province per l'anno 1988,
determinata  in  base  al  reciproco  del  reddito  medio  pro-capite
provinciale, e' corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente
abbia  dimostrato di aver accertato, per l'anno 1988, il provento del
servizio  degli  acquedotti  comunque  gestiti dall'ente stesso nella
misura minima del 70 per cento di tutti i costi di gestione;
  Rilevato  che  ai  sensi  dei  citati articoli 12 e 19 le modalita'
delle  certificazioni  concernenti  la  dimostrazione per l'anno 1988
della  copertura  minima  dei  costi complessivi dei citati servizi a
domanda individuale e degli acquedotti sono stabilite con decreto del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;
  Visto il decreto ministeriale n. 2043/E3, del 16 maggio 1988 con il
quale  e'  stato  approvato  il modello di certificato concernente la
dimostrazione  della copertura minima dei costi dei servizi a domanda
individuale per l'anno 1988;
  Rilevato che il citato art. 12, comma 2, del decreto-legge 359/1987
e'  stato  modificato dall'art. 9, comma 7, del decreto-legge 2 marzo
1989,  n.  66 per cui gli enti devono indicare i proventi accertati a
copertura  dei  costi  dei  servizi  pubblici  a  domanda individuale
anziche' quelli riscossi;
  Ritenuto, quindi, necessario approvare altro modello di certificato
per  la  dimostrazione della copertura minima dei costi dei servizi a
domanda individuale, per l'anno 1988;
  Ravvisata  la  necessita'  di  stabilire  anche  le modalita' delle
certificazioni  relative  alla copertura minima dei costi dei servizi
degli acquedotti per l'anno 1988;
  Sentite  l'Associazione  nazionale  dei  comuni italiani e l'Unione
delle province d'Italia;
                               Decreta
                               Art. 1.
 Sono  approvati gli allegati certificati, che fanno parte integrante
del  presente  decreto,  concernenti la dimostrazione della copertura
per   l'anno   1988,   nelle  misure  minime  indicate  in  premessa,
rispettivamente  del costo complessivo dei servizi pubblici a domanda
individuale  e  del  costo complessivo del servizio degli acquedotti.
Per  il servizio degli acquedotti sono stati predisposti due distinti
certificati  uno  la  cui compilazione e' riservata ai comuni l'altro
riservato ai consorzi.
  Il  certificato relativo alla dimostrazione della copertura minima,
per   l'anno   1988,  dei  costi  del  servizio  pubblico  a  domanda
individuale  sostituisce quello approvato con il decreto ministeriale
n. 2034/E3, del 16 maggio 1988.