IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il comma 2 dell'art. 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, con il quale viene stabilito che la quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province per l'anno 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, e' corrisposta per l'anno 1988 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver riscosso proventi in misura non inferiore al 36 per cento del costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale; Visto il comma 4 dell'art. 19 dello stesso decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, con il quale viene stabilito che la quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province per l'anno 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, e' corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver accertato, per l'anno 1988, il provento del servizio degli acquedotti comunque gestiti dall'ente stesso nella misura minima del 70 per cento di tutti i costi di gestione; Rilevato che ai sensi dei citati articoli 12 e 19 le modalita' delle certificazioni concernenti la dimostrazione per l'anno 1988 della copertura minima dei costi complessivi dei citati servizi a domanda individuale e degli acquedotti sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro; Visto il decreto ministeriale n. 2043/E3, del 16 maggio 1988 con il quale e' stato approvato il modello di certificato concernente la dimostrazione della copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale per l'anno 1988; Rilevato che il citato art. 12, comma 2, del decreto-legge 359/1987 e' stato modificato dall'art. 9, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 per cui gli enti devono indicare i proventi accertati a copertura dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale anziche' quelli riscossi; Ritenuto, quindi, necessario approvare altro modello di certificato per la dimostrazione della copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, per l'anno 1988; Ravvisata la necessita' di stabilire anche le modalita' delle certificazioni relative alla copertura minima dei costi dei servizi degli acquedotti per l'anno 1988; Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia; Decreta Art. 1. Sono approvati gli allegati certificati, che fanno parte integrante del presente decreto, concernenti la dimostrazione della copertura per l'anno 1988, nelle misure minime indicate in premessa, rispettivamente del costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale e del costo complessivo del servizio degli acquedotti. Per il servizio degli acquedotti sono stati predisposti due distinti certificati uno la cui compilazione e' riservata ai comuni l'altro riservato ai consorzi. Il certificato relativo alla dimostrazione della copertura minima, per l'anno 1988, dei costi del servizio pubblico a domanda individuale sostituisce quello approvato con il decreto ministeriale n. 2034/E3, del 16 maggio 1988.